I vaccini obbligatori

I vaccini obbligatori

 

A giugno del 2017 il governo Gentiloni ha emanato un decreto legge, poi convertito in legge alla fine di luglio a colpi di fiducia, che ha introdotto l’obbligatorietà di sottoporre obbligatoriamente i bambini ad una copertura vaccinale contro 6 “nuove” malattie.

Il MoVimento 5 Stelle non è mai stato contro le vaccinazioni, anzi ritiene che siano uno strumento indispensabile per la tutela della salute. Ma la domanda che oggi tanti genitori si pongono è: “Devo vaccinare mio figlio?”.

Pochi sanno che tra il vaccinare e il non vaccinare c’è una via di mezzo scientificamente affidabile che andrebbe approfondita e spiegata da chi ha scelto ed ha il dovere di tutelare la nostra salute.

Ciò che sembra essere fuori luogo è la coercizione, che porta inevitabilmente le famiglie a muoversi senza un’adeguata formazione e consapevolezza in materia.

Una vaccinazione di massa obbligatoria è un regalo alle multinazionali farmaceutiche ed è quanto di più lontano ci possa essere da un approccio adeguato.

Riportiamo di seguito dal blog del Fatto Quotidiano del 4 settembre scorso in merito alla questione sollevata dalla regione Veneto: ” La struttura sanitaria veneta prende lo spunto da quella che viene definita una “vistosa incongruenza” della legge nazionale 119/2017 e che costituisce anche uno dei motivi del ricorso alla Consulta. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge,riferendosi alla dimostrazione dell’avvenuta vaccinazione deibambini, dice : “…per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso”.

Ma quel comma sarebbe in contrasto con “quanto espresso all’articolo 3 bis che descrive le misure per l’anno scolastico 2019, dove al comma 5, recita: ‘Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione’.

In sostanza, in una parte si afferma che la presentazione dei documenti è un “requisito di accesso”, ma in un’altra si posticipa al 2019 l’obbligo, pena la “decadenza dall’iscrizione”. A Venezia

affermano che il dubbio induce a rinviare tutto di due anni. “Il contenuto degli articoli sopracitati non rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall’anno scolastico 2017/2018 e per l’anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia prima dell’entrata in vigore della legge”.

C’è da chiedersi se sia solo un cavillo giuridico, un’imprecisione formale, o se invece vi sia una questione di sostanza applicativa. Può avere una validità generale e quindi interessare tutte le regioni italiane?

E può un decreto di un alto dirigente regionale trasformarsi in una interpretazione applicativa di una legge dello Stato?

Evidentemente l’ufficio giuridico e legale della Regione Veneto ritiene che l’obiezione abbia una sostanza.

E quindi, in attesa “di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali, per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia dall’anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020 anno che prevede, invece, la decadenza dell’iscrizione”.